Art. 17.
(Incentivi).

      1. Per favorire l'attuazione dei programmi di cui al presente capo, i comuni possono disporre, per gli interventi di nuova costruzione o di recupero previsti dai programmi stessi, la riduzione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione ovvero l'esenzione dai contributi stessi nonché la riduzione dell'aliquota ICI, anche differenziando tali benefìci in relazione alle caratteristiche degli interventi e agli impegni assunti dall'imprenditore. Scaduto il termine di efficacia del vincolo

 

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alla locazione e venuto meno l'obbligo di locare al canone commisurato alla retribuzione, il locatore, salvo rinnovo del vincolo, deve corrispondere al comune il contributo concessorio nella misura che sarà dovuta al momento della scadenza, detraendo la quota già corrisposta, nell'importo rivalutato. Dalla data della scadenza del citato termine vengono meno i benefìci fiscali previsti dalla legge o dal comune.